Solco – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale

Approvato dall’Assemblea dei Soci il 1° luglio 2021

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, nel rispetto dello statuto del Consorzio (rispettivamente, il Regolamento e lo Statuto), disciplina l’elezione del consiglio di amministrazione (il Consiglio) mediante una o più liste di candidati (rispettivamente, le Liste e i Candidati e, al singolare, la Lista e il Candidato) alla carica di amministratore (l’Amministratore e, al plurale, gli Amministratori) e di presidente del Consiglio (il Presidente), le aree in cui è suddiviso il territorio in cui opera il Consorzio (le Aree e, al singolare, l’Area), le assemblee di area (le Assemblee di Area e, al singolare, l’Assemblea di Area), anche in rapporto con il Consiglio e l’assemblea dei soci del Consorzio (l’Assemblea), gli scambi mutualistici, i ristorni, i voti dei soci cooperatori (i Soci e, al singolare, il Socio) in rapporto agli scambi mutualistici e i contributi consortili.

CAPO II

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente capo si applica solo in caso di rinnovo dell’intero Consiglio non a seguito di fusione o di scissione cui partecipi il Consorzio.

Articolo 3 (Designazione dei candidati di area)

1. Ogni Assemblea di Area ha il diritto di designare un Candidato avente i requisiti di cui all’articolo 24, commi secondo, quarto e sesto, Statuto.

2. Il presidente dell’Assemblea di Area comunica al Consorzio il Candidato eventualmente designato entro il 31 gennaio dell’anno in cui si rinnova l’intero Consiglio. Entro il successivo 10 febbraio il Consorzio comunica ai soci i Candidati di cui al comma primo.

Articolo 4 (Lista di candidati presentata dal consiglio uscente)

1. Il Consiglio in scadenza può presentare la propria Lista, la quale deve essere trasmessa dal Consorzio ai soci entro trenta giorni dalla data fissata per seconda convocazione dell’Assemblea chiamata a eleggere il Consiglio. Questa Assemblea non può eleggere il Consiglio in prima convocazione e tra la prima e la seconda convocazione devono decorrere almeno trenta giorni liberi.

2. Se dovessero venir meno uno o più Candidati dopo la trasmissione ai soci della Lista di cui al comma primo, il Consiglio può sostituirli fino a che il presidente dell’Assemblea dichiari aperta la votazione per l’elezione del Consiglio. 

Articolo 5 (Eventuali altre liste di candidati)

1. Il Candidato come Presidente di un’eventuale Lista diversa da quella di cui all’articolo 4 deve trasmettere al Consorzio la propria Lista entro trenta giorni dalla data fissata per seconda convocazione dell’Assemblea chiamata a eleggere il Consiglio.

2. Il collegio sindacale del Consorzio verifica se tale Lista è conforme con l’articolo 6. Se la verifica si conclude positivamente, il Consiglio deve trasmettere ai soci la Lista di cui al comma primo entro cinque giorni dal suo ricevimento. Se la verifica si conclude negativamente, il Consiglio, entro lo stesso termine, deve comunicare le osservazioni del collegio sindacale del Consorzio al Candidato di cui al comma primo, il quale nei cinque giorni successivi può comunicare al Consorzio la propria Lista modificata. Se tale Candidato non modifica la propria Lista o la Lista modificata contiene ancora evidenti e oggettive difformità dall’articolo 6, accertate mediante insindacabile decisione del collegio sindacale del Consorzio, questa Lista non può essere votata dai soci. La Lista modificata e conforme con l’articolo 6 è trasmessa dal Consorzio ai soci entro quindici giorni dalla data fissata per seconda convocazione dell’Assemblea chiamata a eleggere il Consiglio.

3. Se dovessero venir meno uno o più Candidati dopo la trasmissione ai soci della Lista di cui al comma primo, i sostituti possono essere comunicati dal Consorzio ai soci entro cinque giorni dalla data fissata per seconda convocazione dell’Assemblea chiamata a eleggere il Consiglio, a condizione che tali sostituti siano stati comunicati tempestivamente dal Candidato di cui al comma primo al Consorzio e il collegio sindacale abbiano avuto a disposizione almeno tre giorni per verificare in modo insindacabile la conformità dei sostituti con l’articolo 6. 

4. Se mancasse il collegio sindacale del Consorzio, le verifiche di cui al presente articolo sono condotte dal revisore legale dei conti del Consorzio.

Articolo 6 (Requisiti di ogni lista di candidati)

1. Ogni Lista deve essere composta da un numero di Candidati pari a quelli da eleggere, così come sono stati determinati ai sensi dell’articolo 24, comma primo, Statuto.

2. La Lista di cui all’articolo 4 deve contenere tutti i Candidati designati nelle Assemblee di Area.

3. La Lista di cui all’articolo 5 deve essere sostenuta da almeno due Soci per ciascuna Area che ha espresso i propri Candidati. Questi Soci sostenitori devono firmare digitalmente il documento con il quale il Candidato di cui all’articolo 5, comma primo, trasmette al Consorzio la propria Lista e gli eventuali Candidati sostituti.

4. Ogni Lista deve contenere un Candidato come Presidente.

5. Ogni Candidato deve predisporre un proprio profilo secondo il modello predisposto dal Consorzio.

6. I soci devono ricevere la Lista o le Liste, accompagnate dai profili di ciascun Candidato.

Articolo 7 (Schede elettorali e votazione)

1. Ogni socio, per votare il Consiglio, dispone di una scheda elettorale, in formato cartaceo o digitale. Nella scheda è riportata prima la Lista di cui all’articolo 4 e poi la Lista o le Liste di cui all’articolo 5, queste ultime elencate in ordine di loro trasmissione ai soci. Per ciascuna Lista è specificato il Candidato come Presidente. Per la Lista di cui all’articolo 4 sono specificati i Candidati che sono stati designati dalle Assemblee di Area.

2. Il voto è espresso indicando nella scheda la Lista prescelta.

3. Le schede riportanti un numero eccessivo di voti sono nulle.

4. Sono nulli i voti espressi sulla scheda in modo da non consentire l’individuazione univoca della volontà del votante.

5. Se è stata presentata una sola Lista, l’Assemblea elegge il Consiglio senza schede elettorali.

Articolo 8 (Scrutinio e proclamazione degli eletti)

1. Il presidente dell’Assemblea presiede lo scrutinio dei voti e decide insindacabilmente su qualsiasi controversia inerente allo scrutinio.

2. In caso di votazione con schede elettorali si procede nel seguente ordine:

  1. si computano le schede e poi si scrutinano le singole schede;
  2. si computano i voti complessivi ottenuti da ciascuna Lista;
  3. si determina la Lista più votata, i cui Candidati andranno a costituire il nuovo Consiglio.

3. Il presidente dell’Assemblea proclama i risultati dell’elezione, comunicando ai soci presenti i Candidati eletti come componenti del nuovo Consiglio.

CAPO III

ASSEMBLEE DI AREA

Articolo 9 (Aree e relative assegnazioni dei soci)

1. Il territorio in cui opera il Consorzio è diviso nelle seguenti sei Aree:

  1. Brescia e hinterland;
  2. Sud-Ovest;
  3. Sud-Est;
  4. Garda e Valle Sabbia;
  5. Valle Trompia;
  6. Valle Camonica.

2. A ogni Area appartengono i territori dei comuni elencati nell’allegato A del Regolamento.

3. Il Consiglio assegna ogni Socio a una sola Area sulla base della sua sede principale, corrispondente alla sua sede legale risultante dalla corrispondente visura camerale. Il Socio la cui sede principale si trovi fuori dalle Aree di cui al comma primo è assegnato a un’Area sulla base della sua sede secondaria risultante dalla corrispondente visura camerale e, in mancanza, sulla base della collocazione della maggioranza delle sue unità locali risultanti dalla corrispondente visura camerale.

4. All’Area devono appartenere almeno dieci Soci. L’Area con meno di dieci Soci è automaticamente sospesa fino a quando essa non ritorni ad avere almeno dieci Soci iscritti nel libro dei soci del Consorzio e la relativa Assemblea di Area non può essere convocata per tutta la durata di tale sospensione. I Soci dell’Area sospesa sono automaticamente assegnati all’Area di cui al comma primo, lettera a).

5. I Soci che non possono essere assegnati ad alcuna Area in base ai commi precedenti sono automaticamente assegnati all’Area di cui al comma primo, lettera a).

6. Nel libro dei soci del Consorzio è indicata l’Area di assegnazione di ogni Socio. Il Consiglio tiene aggiornato tale libro anche relativamente all’assegnazione dei Soci a ciascuna Area.

Articolo 10 (Collaborazione tra assemblee di area e consiglio)

1. Il Consorzio intende promuovere un’economia sociale e solidale nelle diverse Aree, favorendo lo sviluppo sostenibile e armonico delle Aree.

2. Le Assemblee di Area collaborano con il Consiglio nel perseguire l’obiettivo di cui al comma primo.

3. La collaborazione tra le Assemblee di Area e il Consiglio si realizza principalmente mediante adeguati flussi informativi dal Consiglio alle Assemblee di Area e correlati ed eventuali pareri delle singole Assemblee di Area trasmessi al Consiglio.

4. L’Assemblea di Area è libera di rivolgere propri pareri al Consiglio e, se del caso, all’Assemblea.

5. Il Consiglio esamina ogni parere ad esso rivolto dall’Assemblea di Area nella propria riunione successiva al ricevimento di tale parere.

6. Il parere dell’Assemblea di Area rivolto all’Assemblea è letto durante l’Assemblea da un Socio indicato dall’Assemblea di Area che ha approvato tale parere.

7. Il Consiglio, se disattende un parere dell’Assemblea di Area, deve motivarlo espressamente e deve trasmettere senza indugio la propria relativa deliberazione all’Assemblea di Area interessata.

Articolo11 (Individuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del consorzio)

1. I Soci, riuniti nella loro Assemblea di Area, partecipano nell’individuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del Consorzio.

2. Ogni Assemblea di Area è in ogni caso competente nell’esprimere pareri sulle seguenti tematiche, nei limiti in cui tali tematiche attengano alla rispettiva Area:

  1. sviluppo delle attività del Consorzio;
  2. rischi e opportunità per il Consorzio;
  3. promozione dei soci imprenditori del Consorzio;
  4. tutela e salvaguardia di esistenti servizi specifici;
  5. relazioni con gli esponenti degli enti d’interesse dei soci del Consorzio;
  6. salvaguardia e promozione del modello imprenditoriale cooperativo;
  7. organizzazione e gestione dell’Assemblea di Area.

Articolo 12 (Gestione delle attività del consorzio)

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri nel gestire l’impresa del Consorzio.

2. I pareri delle Assemblee di Area che attengono alla gestione dell’impresa del Consorzio non sono vincolanti per il Consiglio.

3. L’Assemblea di Area non può svolgere alcuna funzione di gestione del Consorzio.

Articolo 13 (Convocazione dell’assemblea di Area)

1. L’Assemblea di Area è convocata dal consigliere di Area designato da tale Assemblea e, in mancanza, dal Presidente. Il Presidente deve convocare l’Assemblea di Area, su richiesta del consiglio o di un terzo dei Soci di tale Area. Chi ne richiede la convocazione indica gli argomenti da trattare tra quelli che possono essere di competenza dell’Assemblea di Area. Se la convocazione dell’Assemblea di Area è richiesta da un terzo dei Soci di tale Area, la relativa convocazione deve essere spedita agli interessati entro quindici giorni dal ricevimento di tale richiesta.

2. L’Assemblea di Area è convocata mediante avviso contenente l’elenco delle materie da trattare e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, trasmesso almeno dieci giorni prima o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, mediante posta elettronica certificata o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento. Nell’avviso di convocazione è possibile prevedere il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione e la partecipazione alla riunione anche o solo mediante collegamenti a distanza che garantiscano l’identificazione dei soggetti legittimati a votare.

3. L’Assemblea di Area è convocata almeno ogni quadrimestre, di modo che i relativi Soci siano periodicamente aggiornati sull’andamento generale del Consorzio e formulino gli eventuali indirizzi strategici e gli eventuali obiettivi operativi di propria competenza da trasmettere al Consiglio.

Articolo 14 (Intervento e voto)

1. Tutti i Soci che sono stati assegnati all’Area dell’Assemblea di Area hanno il diritto di intervenire, di partecipare alla discussione assembleare e di votare in quest’ultima.

2. Il Presidente ha il diritto di intervenire e di partecipare alla discussione assembleare nell’Assemblea di Area.

3. Possono altresì intervenire senza votare nell’Assemblea di Area, prendendo la parola solo su invito del presidente dell’Assemblea di Area:

  1. i soggetti la cui presenza è ritenuta utile dal Consiglio di amministrazione e da tale presidente;
  2. i Soci appartenenti ad altre Aree che ne abbiano fatto richiesta al consigliere di questa Area, il quale decide su tale richiesta, accordando l’accesso all’Assemblea di Area, di regola, per i successivi dodici mesi.

4. Il Socio di cui al comma terzo, lettera b), nell’Area dell’Assemblea in cui richiede di partecipare, deve avere almeno:

  1. un’unità locale risultante dalla propria visura camerale;
  2. operato continuativamente da tre anni.

5. I Soci di cui al comma terzo, lettera b), possono altresì partecipare alla discussione assembleare e votare, se l’Assemblea è chiamata a deliberare i pareri di cui all’articolo 11, comma secondo.

6. Il diritto di intervento e di voto nell’Assemblea di Area, spettante a chi l’abbia ai sensi del presente articolo, è regolato dall’articolo 18 Statuto, in quanto compatibile.

Articolo 15 (Riunioni e deliberazioni dell’assemblea di Area)

1. L’Assemblea di Area è presieduta dal consigliere di Area e, in mancanza, da un consigliere designato dal Consiglio.

2. Il presidente dell’Assemblea di Area ha pieni poteri nella direzione di tale assemblea.

3. L’Assemblea di Area, su proposta del suo presidente, nomina il segretario e, se necessario, un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei Soci con diritto di voto.

4. I partecipanti all’Assemblea di Area devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti conosciuti in ragione di tale partecipazione e devono agire rispettando la correttezza e la buona fede.

5. L’Assemblea di Area è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Articolo 16 (Competenze dell’assemblea di Area)

1. Ogni Assemblea di Area può:

  1. esprimere pareri, rivolti al Consiglio e/o all’Assemblea, tra cui quelli contenenti eventuali indirizzi strategici e/o obiettivi operativi di cui all’articolo 11;
  2. designare il consigliere di Area;
  3. designare l’eventuale direttore di Area, proposto dal Consiglio tenendo anche conto del piano di sviluppo dell’Area;
  4. approvare, modificare e abrogare il proprio regolamento organizzativo, previa relativa proposta del Consiglio;
  5. approvare un documento programmatico della propria Area, di regola annuale, indirizzato al Consiglio;
  6. formulare gli eventuali indirizzi strategici e gli eventuali obiettivi operativi di propria competenza da trasmettere al Consiglio;
  7. risolvere eventuali problemi riguardanti la propria Area che non siano stati risolti dai relativi consiglieri di Area;
  8. liberamente curare le relazioni con gli esponenti dei territori inclusi nella propria Area, eventualmente delegando in tutto o in parte questa competenza al proprio consigliere di Area.

2. Il Consiglio può affrontare i problemi di cui al comma primo, lettera g), solo dopo che l’Assemblea di Area non sia riuscita a risolverli entro trenta giorni decorrenti dalla riunione dell’Assemblea nella quale tali problemi siano stati per la prima volta illustrati.

3. Se viene meno un consigliere designato da un’Assemblea di Area, questa designa il suo sostituto entro quindi giorni dal ricevimento della richiesta spedita dal Presidente ai Soci di tale Area. Questo sostituto, se in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire tale carica, deve essere prima cooptato dal Consiglio e poi nominato dall’Assemblea ordinaria.

4. Se un consigliere designato da un’Assemblea di Area viene meno prima che la Lista di cui all’articolo 4 sia votata dall’Assemblea, il Presidente richiede a tale Assemblea di Area di designare il sostituto. Se ciò non è possibile, si considera come sostituto quello così indicato dal Candidato come Presidente della Lista di cui all’articolo 4.

CAPO IV

SCAMBI MUTUALISTICI – RISTORNI – VOTI – CONTRIBUTI CONSORTILI

Articolo 17 (Scambi mutualistici)

1. Nello scambio mutualistico il corrispettivo dovuto dal Socio al Consorzio è pari:

  1. al 2% della parte del corrispettivo spettante a tale Socio in ragione del contratto concluso grazie ai servizi cosiddetti di general contractor offerti dal Consorzio; in specifici casi la predetta percentuale può essere cambiata con motivata deliberazione del Consiglio;
  2. al costo di produzione dei servizi diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Il Consiglio, anche su richiesta dei Soci, al fine di incrementare i risultati di gestione e di ottimizzare i servizi consortili, può creare dei gruppi di lavoro differenziati in base ai settori economici di interesse (i Tavoli e, al singolare, il Tavolo). Il Tavolo è costituito dai Soci operanti nel relativo settore, i quali sono assistiti dal personale del Consorzio. Ogni Tavolo può essere disciplinato da un regolamento approvato dal Consiglio su proposta del corrispondente Tavolo.

3. Il Consiglio, per ogni servizio consortile o per gruppi di servizi consortili, può approvare specifici regolamenti disciplinanti i relativi scambi mutualistici.

Articolo 18 (Collaborazioni tra Consorzio e Soci)

1. I Soci e il Consorzio si impegnano a collaborare vicendevolmente, di modo che si sviluppino e si rafforzino in modo armonico le imprese esercitate dai Soci e dal Consorzio.

2. Il Consorzio concede ai Soci l’utilizzo del marchio Solco per loro finalità istituzionali e i Soci si impegnano a usarlo in modo da valorizzarlo. In caso di loro uso scorretto il Consorzio può inibirne l’utilizzo al Socio inadempiente.

3. Il Consorzio si impegna a promuovere le attività e le iniziative dei Soci.

4. Ogni Socio deve trasmettere tempestivamente al Consorzio le informazioni della propria impresa richieste dal Consorzio, al fine di migliorare gli scambi mutualistici coi Soci.

5. Ogni Socio deve trasmettere al Consorzio, entro il 31 luglio, copia digitale del proprio bilancio di esercizio e del proprio bilancio sociale, nella versione già trasmessa o da trasmettere al competente ufficio del registro delle imprese.

6. I Soci si impegnano a migliorare la qualità dei beni e dei servizi da loro prodotti e a chiedere al Consorzio di supportarli in tale miglioramento.

7. Il Consiglio può escludere il Socio che:

  1. offre beni, servizi e/o prestazioni lavorative in concorrenza con quelli offerti dal Consorzio, salvo tale offerta sia stata autorizzata dal Consiglio;
  2. mette in pericolo o impedisce la conclusione di contratti pubblici o di contratti di appalto per la cui aggiudicazione i Soci si sono avvalsi dei servizi del Consorzio;
  3. usa scorrettamente o danneggia il marchio e le certificazioni del Consorzio;
  4. risulta inadempiente ad almeno uno degli obblighi di cui ai commi quarto e quinto.

Articolo 19 (Ristorni)

1. L’Assemblea ordinaria può deliberare di riconoscere ai Soci i ristorni in proporzione alla quantità e qualità dei beni, servizi e/o prestazioni lavorative forniti dal Consorzio.

2. I ristorni saranno successivamente disciplinati nel Regolamento.

Articolo 20 (Voti plurimi)

1. Ai sensi dell’articolo 18, comma terzo, Statuto, ogni Socio ha un numero di voti direttamente proporzionale alla propria partecipazione agli scambi mutualistici con il Consorzio.

2. L’assegnazione dei voti ai sensi del comma primo è effettuata con deliberazione del Consiglio comunicata durante l’Assemblea che approva il progetto di bilancio sulla base dei quali è stata determinata tale assegnazione.

3. I voti assegnati ai sensi del comma secondo sono esercitabili fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello sulla base del quale è avvenuta la precedente assegnazione dei voti.

4. Se un Socio ha più di un decimo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in un’Assemblea o in un’Assemblea di Area, il presidente della relativa assemblea sospende temporaneamente l’esercizio dei voti eccedenti tale tetto.

5. Entro il 31 dicembre il Consiglio può comunicare ai Soci quali scambi mutualistici con il Consorzio siano computati per l’assegnazione dei voti plurimi di cui al presente articolo, da effettuarsi sulla base dei dati contabili relativi al bilancio che inizia il successivo 1° gennaio.

Articolo 21 (Contributi consortili)

1. Il contributo consortile di cui all’articolo 9, comma quinto, Statuto, è calcolato annualmente dal Consiglio in modo direttamente proporzionale alla somma delle voci A1 e A5 del conto economico di ciascun Socio. Se il Socio è una società consortile, la voce A1 è ridotta di quanto pagato dai suoi soci consorziati a titolo di corrispettivo per i servizi cosiddetti di general contractor.

2. Il contributo di cui al comma primo è corrisposto dal Socio al Consorzio nel seguente modo:

  1. entro il 31 marzo, a titolo di acconto, per un importo corrispondente alla metà del contributo versato l’anno precedente;
  2. entro il 31 luglio, a titolo di saldo, per un importo calcolato sul bilancio d’esercizio dell’anno precedente.

3. Il contributo consortile è interamente dovuto da chi ha perso la qualità di Socio durante l’anno in cui tale contributo deve essere versato e da chi diventa Socio nel corso dello stesso anno.

4. Il Socio che non versi il contributo consortile dovuto può essere escluso.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 (Mezzi di comunicazione)

1. Ogni trasmissione o comunicazione prevista nel Regolamento deve avvenire mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Articolo 23 (Modificazioni del regolamento)

1. Il Regolamento può essere modificato dall’assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell’avviso di convocazione dell’assemblea.

2. Il Regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

3. Il Regolamento è modificabile con una deliberazione assembleare presa rispettando i quorum previsti per l’Assemblea straordinaria.

Allegato A

Area Brescia e hinterland

  • Brescia, Collebeato
  • Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

Area Sud-Ovest

  • Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato
  • Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio d’Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone
  • Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull’Oglio, Pontoglio
  • Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, Comezzano – Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d’Oglio
  • Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d’Oglio, San Paolo, Villachiara

Area Sud-Est

  • Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone Mella, Pontevico, Pralboino, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia
  • Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello, Visano

Area Garda e Valle Sabbia

  • Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Lonato, Magasa, Manerba sul Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago sul Garda, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino
  • Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

Area Valle Trompia

  • Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina

Valle Camonica

  • Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell’Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d’Oglio, Vione