La convenzione art.11 Legge 68/99
Si tratta di un accordo stipulato tra l’azienda e la Provincia di riferimento per la copertura della quota d’obbligo tramite graduale inserimento delle persone con disabilità.
Da un lato, le convenzioni di programma prevedono un ampio lasso di tempo entro il quale assumere nominativamente il numero di persone con disabilità concordato e dall’altro, in quanto “contratti”, impongono il tassativo rispetto dei termini fissati e una fattiva disponibilità dell’impresa a calibrare gli inserimenti su mansioni semplici e/o conseguibili mediante l’utilizzo di specifici percorsi formativi.
In tal modo, le aziende che hanno aderito potranno ricercare e individuare, nel periodo concordato e con l’aiuto degli operatori Solco, i lavoratori e le lavoratrici in possesso delle capacità necessarie per un efficace inserimento in organico.
In sintesi, la convenzione art.11 presenta per il datore di lavoro firmatario i seguenti vantaggi:
- Integrale assunzione nominativa
- Copertura della quota d’obbligo
- Riconoscimento immediato dell’ottemperanza all’obbligo
- Assistenza degli operatori di riferimento per il collocamento mirato
- Possibilità di modificare o integrare il contenuto della convenzione in corso d’opera o alla scadenza