Assunzioni obbligatorie

Inclusione e inserimento lavorativo: un’opportunità per le aziende

Legge 68/99 - Convenzioni art.11 ed ex art.14

Secondo la Legge n. 68 del 1999 le aziende a partire dai 15 dipendenti sono tenute a garantire una quota delle assunzioni a lavoratori e lavoratrici appartenenti alle categorie protette, ovvero persone con disabilità fisiche, sensoriali o psichiche.

Per assolvere gli obblighi previsti dalla Legge, le aziende possono procedere all’assunzione diretta, anche tramite convenzione art.11 o ricorrere alla convenzione ex art.14 (d.lgs. 276/03).

 

La convenzione art.11 Legge 68/99

Si tratta di un accordo stipulato tra l’azienda e la Provincia di riferimento per la copertura della quota d’obbligo tramite graduale inserimento delle persone con disabilità.

Da un lato, le convenzioni di programma prevedono un ampio lasso di tempo entro il quale assumere nominativamente il numero di persone con disabilità concordato e dall’altro, in quanto “contratti”, impongono il tassativo rispetto dei termini fissati e una fattiva disponibilità dell’impresa a calibrare gli inserimenti su mansioni semplici e/o conseguibili mediante l’utilizzo di specifici percorsi formativi.

In tal modo, le aziende che hanno aderito potranno ricercare e individuare, nel periodo concordato e con l’aiuto degli operatori Solco, i lavoratori e le lavoratrici in possesso delle capacità necessarie per un efficace inserimento in organico.

In sintesi, la convenzione art.11 presenta per il datore di lavoro firmatario i seguenti vantaggi:

  • Integrale assunzione nominativa
  • Copertura della quota d’obbligo
  • Riconoscimento immediato dell’ottemperanza all’obbligo
  • Assistenza degli operatori di riferimento per il collocamento mirato
  • Possibilità di modificare o integrare il contenuto della convenzione in corso d’opera o alla scadenza

La convenzione ex art.14 (d.lgs.276/03)

Si tratta di un accordo stipulato tra azienda, Provincia di riferimento e cooperative sociali di tipo B o loro consorzi. Grazie a questa convenzione, le aziende hanno la possibilità di affidare una o più commesse di lavoro, della durata minima di 12 mesi a una cooperativa sociale, che procederà direttamente all’assunzione di lavoratori/lavoratrici disabili, assolvendo la quota d’obbligo dell’azienda per tutta la durata della convenzione.

In sintesi, la convenzione ex art.14 offre alle aziende i seguenti vantaggi:

  • Adempimento a una parte degli obblighi senza assunzione diretta dei lavoratori/delle lavoratrici con disabilità
  • Assolvimento delle attività del lavoratore e della lavoratrice eventualmente assente per malattia o ferie
  • Alla scadenza della commessa, possibilità di decidere se assumere direttamente il lavoratore/la lavoratrice disabile formato/a dalla cooperativa

Perchè affidarsi a Solco

Grazie a un’esperienza quarantennale nell’inserimento di persone con disabilità e alla formazione specifica dei propri operatori, operatrici e disability manager, Solco e la propria rete sono il partner ideale per:

  • Mappatura dei bisogni dell’azienda: scoperture, posizioni aperte, mansioni ricercate, fabbisogno formativo
  • Attivazione della figura del disability manager, a sostegno dell’integrazione socio-lavorativa
  • Gestione di tutte le attività burocratiche relative alla stipula delle convenzioni
  • Scounting di candidati/e
  • Presa in carico e bilancio di competenze per ogni candidatura
  • Attivazione di tirocini
  • Monitoraggio della risorsa nell’inserimento e raggiungimento degli obiettivi prefissati
  • Ricerca e individuazione lavorazioni e processi produttivi che potrebbero essere oggetto di nuove convenzioni
  • Matching tra aziende e cooperative sociali per stipula di convenzioni ex art.14 (d.lgs 276/03)
  • Consulenza su incentivi per assunzioni di persone con disabilità
  • Consulenza in caso di disabilità intervenuta in costanza di rapporto di lavoro e problematiche legate a sopraggiunti scompensi psicologici del/della dipendente

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