STATUTO

Solco – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale

TITOLO I

DISCIPLINA – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

(Consorzio di cooperative sociali)

  1. Il Consorzio è una società cooperativa sociale con scopo consortile ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 381 del 1991, un’impresa sociale in conformità con il decreto legislativo n. 112 del 2017 e un ente del Terzo settore in conformità con il decreto legislativo n. 117 del 2017.
  2. Il Consorzio, per quanto non previsto nello statuto, è regolato dalle disposizioni sulle cooperative sociali e, in caso di lacune e in quanto compatibili, nel seguente ordine, dalla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, dalla disciplina civilistica delle cooperative regolate anche dalle disposizioni sulla società per azioni, dal decreto legislativo n. 112 del 2017 e dal decreto legislativo n. 117 del 2017.

Articolo 2

(Denominazione – Sede – Durata)

  1. Il Consorzio è denominato “Solco – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale – Impresa sociale” o “Solco – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale” o, in forma abbreviata, “Solco Consorzio di Cooperative Sociali – Impresa sociale s.c.s.” o “Solco Cooperativa Sociale “. Il Consorzio è altresì denominato “Solco – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale – Impresa sociale – ETS” o “Solco – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale – ETS” o, in forma abbreviata, “Solco Cooperativa Sociale – Impresa sociale – ETS”, o “Solco Cooperativa Sociale – Impresa sociale” o “Solco Cooperativa Sociale ETS”.
  2. La sede principale del Consorzio, corrispondente alla sua sede sociale, è in Brescia. Con delibera del consiglio di amministrazione il Consorzio può istituire in Italia sedi secondarie e uffici.
  3. La durata del Consorzio è fino al 31 dicembre 2070.

TITOLO II

SCOPI – OGGETTO

Articolo 3

(Scopi)

  1. Il Consorzio persegue l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, offrendo ai soci imprenditori opportunità di integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse.
  2. Il Consorzio si propone di realizzare beni, servizi e/o progetti in favore dei soci e delle comunità in cui opera, anche tramite i soci.
  3. Il Consorzio intende promuovere un’economia sociale e solidale nelle diverse aree territoriali in cui opera (le Aree), favorendo il loro sviluppo sostenibile e armonico.
  4. Il Consorzio persegue i propri scopi collaborando sia con enti di diritto privato e con persone fisiche, sia con lo Stato, gli enti pubblici territoriali e la pubblica amministrazione, così attuando la sussidiarietà orizzontale prevista nella Costituzione italiana.
  5. Il Consorzio mette in pratica i valori e i principi contenuti nella Dichiarazione di identità cooperativa approvata dall’Alleanza Cooperativa Internazionale, tra l’altro promuovendo, a ogni livello territoriale, sia qualsiasi forma di collaborazione con cooperative e con enti del Terzo settore, sia la costituzione di nuove cooperative.
  6. Il Consorzio può svolgere le proprie attività mutualistiche anche con terzi.
  7. Il Consorzio persegue lo scopo lucrativo nei limiti consentiti dal comma primo dall’articolo 2514 del codice civile.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

  1. Per raggiungere gli scopi di cui all’articolo 3, il Consorzio, anche in collaborazione con chiunque, si prefigge di esercitare, autonomamente e/o tramite i soci, una o più delle seguenti attività economiche:
  2. promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, così sviluppando processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali e coordinando l’attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva e incisiva nel tessuto sociale;
  3. fornire servizi di supporto e consulenza tecnico-amministrativo-contabile, assistenza organizzativa e gestionale, commerciale, marketing e promozione, immagine e comunicazione, assistenza e organizzazione attività formative, ricerca e sviluppo, reperimento e gestione patrimoni immobiliari, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sviluppo e implementazione dei sistemi di qualità, tutela ambientale e risparmio energetico, supporto finanziario e legale e quant’altro necessario per migliorare l’efficacia operativa; tali servizi verranno svolti anche inserendo al lavoro persone svantaggiate;
  4. promuovere la solidarietà sociale e i diritti di cittadinanza attraverso l’utilizzo appropriato delle tecnologie informatiche e della comunicazione elettronica;
  5. favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell’attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite convenzioni od altre forme di contratto, prodotti e servizi;
  6. fornire, sia direttamente che tramite le cooperative socie, attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l’ausilio di qualsiasi ente pubblico o privato. In tale ambito il Consorzio potrà:
  • stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica;
  • stimolare ed accrescere competenze e professionalità specifiche nei vari settori in cui operano le cooperative socie e i diversi interlocutori con cui il Consorzio interagisce;
  • gestire attività formative tese a perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini;
  • promuovere l’utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori e delle lavoratrici, attraverso la realizzazione di attività di analisi del fabbisogno organizzativo e formativo, la progettazione e la realizzazione di percorsi di formazione permanente, aggiornamento e sviluppo delle risorse umane;
  • promuovere attività di sviluppo e formazione continua delle professioni mediche, socio-sanitarie operanti nelle imprese e nelle strutture pubbliche e private, al fine di migliorare la qualità della prestazione professionale anche attraverso l’accreditamento presso le istituzioni che sono responsabili della formazione continua nell’ambito della salute (ECM);
  • progettare e organizzare tirocini curriculari, percorsi di apprendistato e qualsiasi tipo di attività finalizzata al completamento della formazione e all’inserimento nel mondo del lavoro, anche tramite la propria agenzia del lavoro, d’intesa e/o in partenariato con i soggetti che a vario titolo si occupino di formazione;
  • supportare progetti di formazione, istruzione, ricerca, innovazione e crescita, anche attraverso l’individuazione di qualsiasi forma di finanziamento o erogazione;
  • attuare progetti e attività di analisi, ricerca e studio dei cambiamenti e delle trasformazioni socio-economiche e culturali del mondo del lavoro, con particolare attenzione ai fabbisogni e alle esigenze del mondo cooperativo, in Italia e all’estero, d’intesa e/o in partenariato con chi si occupa a vario titolo di formazione;
  • attuare percorsi collegati alla sicurezza sul lavoro;
  • affiancare lavoratori, professionisti e imprenditori nel progettare e implementare servizi di coaching e counseling, finalizzati a migliorare le performance dei singoli, dei gruppi di lavoro e dell’organizzazione nel suo insieme;
  • promuovere, tenere e organizzare corsi di formazione, istruzione e aggiornamento professionale nei vari settori produttivi;
  1. attuare politiche attive del lavoro, attraverso l’accreditamento per i servizi al lavoro, con particolare attenzione alle fasce deboli e a rischio di esclusione. In tale ambito il Consorzio potrà:
  • erogare servizi di accoglienza, accompagnamento, orientamento e sostegno al lavoro;
  • erogare servizi di integrazione lavorativa per persone in condizioni di svantaggio certificato e non certificato;
  • gestire servizi di supporto all’inserimento lavorativo di persone con disabilità;
  • effettuare interventi finalizzati al contrasto alla povertà, attraverso azioni di accoglienza, orientamento e accompagnamento dell’utenza, con particolare attenzione ai bisogni lavorativi e all’accompagnamento verso esperienze di tirocinio lavorativo o tirocini di inclusione sociale;
  • gestire attività di ricerca e selezione del personale nonché attività di supporto alla ricollocazione professionale;
  1. attuare iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell’emarginazione;
  2. promuovere e coordinare studi e ricerche per il miglioramento e la valorizzazione dei servizi offerti dai soci;
  3. coordinare il rapporto con gli enti pubblici e con il mondo imprenditoriale locale;
  4. promuovere e favorire nuove iniziative di cooperazione sociale;
  5. fornire ai soci beni, servizi e lavori a condizioni migliori e più funzionali a quelle che singolarmente potrebbero avere;
  6. compiere, in nome e per conto dei soci, eventualmente tra loro associati, atti, procedure e quanto altro necessario per permettere e agevolare la partecipazione dei soci all’aggiudicazione di qualsiasi contratto pubblico;
  • promuovere e gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla diffusione di una cultura della mondialità, alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli esseri umani ed alla realizzazione di esperienze di sviluppo che siano eque sotto il profilo sociale, sostenibili sotto il profilo ecologico e sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali e favorire sul territorio la pari dignità e l’inserimento sociale di persone immigrate;
  1. gestire servizi, forniture, lavori e opere che siano oggetto di contratti pubblici con amministrazioni aggiudicatrici;
  2. assegnare ai soci l’esecuzione dei servizi, forniture e opere di cui alla lettera n) e assisterli nella relativa conduzione tecnica ed economica delle loro attività;
  3. provvedere, in collaborazione con i soci, all’attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e alla compilazione di computi metrici o di preventivi di lavori, riguardanti qualsiasi appalto pubblico o privato, la cui esecuzione spetti al Consorzio o ai soci;
  4. esercitare qualsiasi attività consentita al contraente generale (general contractor) di cui al decreto legislativo n. 50 del 2106;
  5. esercitare le attività proprie degli imprenditori agricoli;
  6. vendere software, hardware e qualsiasi servizio legato all’informatica;
  7. esercitare attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, educative, assistenziali e formative, sia di carattere residenziale che semi-residenziale e/o domiciliare e/o poliambulatoriale e/o ospedaliero e/o relativi a strutture di riabilitazione in genere;
  8. gestire lavorazioni manifatturiere in genere, quali, ad esempio, la falegnameria, la tipografia o altre lavorazioni esternalizzate;
  9. offrire servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie, comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l’utilizzo alternativo della materie prime secondarie;
  10. offrire altri servizi, come pulizie, lavanderie, sanificazioni civili e industriali, disinfezioni, derattizzazioni, traslochi, sgomberi, tinteggiatura di locali civili ed industriali, servizi cimiteriali e affini, gestione di canili, facchinaggio, assemblaggio, manutenzioni meccaniche, elettriche, idrauliche e piccoli lavori edili;
  11. gestire impianti sportivi, ricreativi e di ristorazione, e organizzare e sviluppare attività ricreative e turistiche;
  12. commercializzare prodotti inerenti all’ecologia, all’ambiente e al territorio;
  13. fornire servizi di telecomunicazioni, come servizi di telefonia vocale, telefonia per gruppi chiusi di utenti, trasmissione di segnali video, voce e dati, servizi di comunicazioni mobili personali, servizi satellitari, servizi internet, installazione, forniture e gestione delle relative reti, ed ogni altro genere di servizi e reti di telecomunicazione consentiti dalla normativa applicabile;
  14. fornire servizi nel campo della telematica;
  15. amministrare complessi immobiliari, promossi, costruiti, acquistati e/o locati dal Consorzio e/o dai soci;
  16. esercitare attività edilizia;
  17. assistere e rappresentare i soci in tutte le pratiche necessarie per ottenere contributi, finanziamenti, erogazioni e/o agevolazioni di qualsiasi genere;
  18. finanziare i soci e garantirli in caso di finanziamenti ottenuti da terzi;
  19. regolare fra i soci, a mezzo di assegnazioni, le esecuzioni dei lavori, opere, servizi e forniture assunte e contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica di tali esecuzioni, prestando la relativa assistenza necessaria;
  20. predisporre qualsiasi segno distintivo idoneo a contraddistinguere i propri prodotti o servizi;
  21. coordinare l’utilizzo dei propri segni distintivi con quelli dei soci;
  22. curare iniziative di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, di formazione e qualificazione permanente;
  23. curare l’implementazione dei sistemi di qualità;
  24. gestire scuole, enti e istituti di ogni ordine e grado;
  25. offrire prevalentemente ai soci e ai loro soci, eventualmente in un apposito centro servizi, prestazioni nei seguenti settori:
  • assistenza tecnico-amministrativa;
  • assistenza organizzativa e gestionale;
  • assistenza legale;
  • marketing e promozione;
  • sviluppo commerciale e delle reti distributive;
  • assistenza e organizzazione di attività formative;
  • ricerca e sviluppo;
  • assistenza finanziaria e reperimento finanziamenti agevolati;
  • reperimento e gestione di patrimoni immobiliari;
  • immagine e comunicazione;
  • tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
  • sviluppo e implementazione dei sistemi di qualità;
  • servizi energetici;
  • tutela ambientale e risparmio energetico;
  1. produrre, acquistare, vendere, usare, trasportare, distribuire, scambiare energia;
  2. fornire materiale, attrezzature e macchinari attinenti al settore energetico;
  3. diventare titolare, trustee, fiduciario, affidatario e/o gestore dei beni trasferiti, destinati, conferiti e/o gravati.
  4. Il Consorzio può prestare garanzie o fideiussioni, costituire società o altri enti, partecipare a gruppi cooperativi paritetici o a contratti di rete, dirigere e coordinare società e compiere, direttamente e/o indirettamente, tutte le operazioni commerciali, immobiliari, finanziarie, assicurative, mobiliari, industriali e agricole che saranno ritenute necessarie o comunque utili dagli amministratori per raggiungere gli scopi di cui all’articolo 3 e comunque funzionali al conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie e assicurative nei confronti del pubblico.
  5. Nell’esercitare le attività sopra elencate il Consorzio può aderire e/o integrarsi con altre organizzazioni che perseguano finalità simili, anche se in forme diverse e, in particolar modo, con altre cooperative sociali, promuovendone il sostegno economico, finanziario e lo sviluppo delle attività sia direttamente sia indirettamente.
  6. Il Consorzio può usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione da qualsiasi ente pubblico o privato, nazionale o internazionale, può prestare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, nonché chiedere le iscrizioni ad albi o elenchi pubblici rientranti nelle attività previste nel presente articolo.
  7. Il Consorzio opera per conto dei soci nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici nazionali e internazionali che esercitano le funzioni di propria competenza nell’ambito della sua attività, nonché nei confronti di organismi, enti e associazioni che perseguono scopi analoghi o affini; ai tali fini il mandato discende dall’appartenenza dei soci al Consorzio.
  8. Il Consorzio può aderire e/o partecipare ad altri organismi consortili o federativi la cui azione possa essere utile al Consorzio e/o ai suoi soci.
  9. Il Consorzio aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, a Federsolidarietà-Confcooperative e a Confcooperative – Unione Provinciale di Brescia.
  10. Il Consorzio assume, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5

(Categorie di soci)

  1. Il Consorzio suddivide la propria compagine sociale nelle seguenti categorie di soci:
  2. soci cooperatori;
  3. soci finanziatori.
  4. I soci cooperatori possono essere contemporaneamente soci finanziatori.
  5. Almeno il settanta per cento dei soci deve corrispondere a cooperative sociali o a consorzi di cooperative sociali ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 381 del 1991.

Articolo 6

(Requisiti e comunicazioni)

  1. Per essere socio bisogna:
  2. se socio cooperatore, non esercitare, direttamente o indirettamente, imprese che, secondo il consiglio di amministrazione del Consorzio, siano in concorrenza con essa;
  3. se socio cooperatore, essere interessato ad acquistare dal Consorzio beni, servizi e/o prestazioni lavorative e a collaborare con il Consorzio;
  4. se socio cooperatore, essere un ente del Terzo settore, un ente pubblico o un imprenditore diverso da una persona fisica, il quale non si trovi in stato di liquidazione o sia sottoposto a procedure concorsuali;
  5. se socio cooperatore, essere o diventare titolare di almeno sessanta azioni di cooperazione;
  6. se socio finanziatore, essere o diventare titolare di almeno quattrocento azioni di finanziamento.
  7. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli nei rapporti con il Consorzio; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile al Consorzio, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.
  8. Qualsiasi comunicazione al Consorzio è effettuata dai soci mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
  9. Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica dei soci corrispondono, ad ogni effetto di legge e dello statuto, a quelli da loro comunicati al Consorzio. In presenza di più indirizzi di posta elettronica prevale quello certificato. Ogni variazione dei predetti recapiti ha effetto dopo dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione effettuata dall’interessato al Consorzio.
  10. Il territorio in cui opera il Consorzio è diviso in un numero adeguato di Aree. Ad ogni Area appartengono i territori dei Comuni elencati in uno o più dei regolamenti di cui all’articolo 31.
  11. Il consiglio di amministrazione assegna ciascun socio cooperatore a una sola Area sulla base della sua sede principale, corrispondente alla sua sede sociale.

Articolo 7

(Procedura di ammissione dei cooperatori)

  1. Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare, se del caso elettronicamente, una domanda contenente le informazioni e le dichiarazioni richiestegli dal Consorzio.
  2. Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal suo ricevimento, comunicando senza indugio la relativa deliberazione. In caso di accoglimento, il consiglio provvede senza indugio alla corrispondente iscrizione nel libro dei soci, dandone poi comunicazione al socio interessato, avendo prima verificato il suo versamento sia della porzione indicata dagli amministratori del valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, sia delle eventuali spese di ammissione e di istruttoria determinate dagli amministratori, sia del soprapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea su proposta degli amministratori, sia dell’eventuale prestito sociale richiesto. La qualità di socio cooperatore si acquista a far data dalla predetta iscrizione.
  3. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato. L’aspirante socio cooperatore, la cui domanda sia stata rigettata, con istanza inviata al Consorzio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può ricorrere all’assemblea dei soci, la quale si pronuncia definitivamente in occasione della successiva convocazione.
  4. Il consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei soci cooperatori nel rispetto degli indirizzi strategici approvati dallo stesso consiglio.
  5. Non può essere socio cooperatore chi sia, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempiente verso il Consorzio o abbia costretto quest’ultimo a qualsiasi atto di intimazione per l’adempimento di obbligazioni da tale socio assunte nei suoi confronti.

Articolo 8

(Obblighi)

  1. Il socio cooperatore ha l’obbligo di:
  2. valutare i beni, i servizi e/o le prestazioni lavorative offerti dal Consorzio e di proprio interesse e, se valutati positivamente, di acquistarli;
  3. versare il contributo consortile eventualmente deliberato dal consiglio di amministrazione nel rispetto dell’articolo 9, comma quinto;
  4. eseguire esattamente il proprio conferimento, secondo le modalità indicate dagli amministratori del Consorzio;
  5. osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
  6. comunicare ogni variazione dei propri recapiti al Consorzio.
  7. Il socio finanziatore ha l’obbligo di osservare quanto previsto nelle precedenti lettere c), d) ed e).
  8. Gli obblighi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono adempiuti in conformità con uno o più regolamenti che siano stati approvati o modificati con deliberazione dell’assemblea ordinaria, presa con le maggioranze dell’assemblea straordinaria.

Articolo 9

(Scambi, vantaggi mutualistici e contributi consortili)

  1. Il socio cooperatore è preferito a chi non sia socio cooperatore nelle attività relative agli scambi mutualistici del Consorzio.
  2. Il Consorzio rispetta la parità di trattamento tra soci nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici.
  3. Il socio cooperatore può beneficiare sia di ristorni sulla base di un’apposita deliberazione assembleare, sia di sconti di varie specie sulla base di un’apposita deliberazione consiliare.
  4. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla quantità e qualità dei beni, servizi e/o prestazioni lavorative forniti dal Consorzio. Il ristorno è ripartito in conformità con uno o più regolamenti assembleari.
  5. Il contributo consortile richiesto al socio cooperatore corrisponde all’obbligo di versare al Consorzio una somma di denaro a fondo perduto. Il contributo consortile è calcolato in base alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra socio cooperatore e Consorzio e/o alle dimensioni dei soci cooperatori. I contributi consortili possono essere richiesti per ripianare perdite sociali, solo se la relativa richiesta sia stata autorizzata da una deliberazione dell’assemblea ordinaria, presa con le maggioranze dell’assemblea straordinaria. I contributi consortili non possono essere in tutto o in parte imputati a capitale sociale. Il socio che non versi il contributo consortile può essere escluso dal Consorzio. Il contributo consortile è dovuto anche per i rapporti mutualistici che continuano dopo il recesso o l’esclusione del socio.

Articolo 10

(Recesso)

  1. Ha diritto di recedere il socio che non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti:
    1. la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività del Consorzio;
    2. la trasformazione del Consorzio;
    3. il trasferimento della sede sociale all’estero;
    4. la revoca dello stato di liquidazione;
    5. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
    6. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
    7. la soppressione dell’articolo 44, commi secondo e terzo;
    8. decisioni da cui derivi un’altra causa inderogabile di recesso.
    9. Il socio cooperatore ha altresì diritto di recedere liberamente dal Consorzio mediante comunicazione spedita al Consorzio in qualsiasi momento. Questa dichiarazione di recesso, rispetto al rapporto sociale, ha efficacia centottanta giorni dopo la data di invio della relativa comunicazione, a meno che il consiglio deliberi di abbreviare o eliminare tale preavviso.
    10. Il socio finanziatore ha altresì diritto di recedere relativamente alle proprie azioni di finanziamento, se queste gli riconoscano tale diritto una volta decorso un lasso di tempo minimo dalla loro sottoscrizione.
    11. Non ha diritto di recedere il socio che non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti:
    12. l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;
    13. la proroga del termine del Consorzio.
    14. Fuori dall’ipotesi di cui al comma secondo, il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione spedita al Consorzio entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il consiglio di amministrazione delibera sulla dichiarazione di recesso del socio entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio interessato, il quale può proporre opposizione innanzi all’arbitro di cui all’articolo 44 entro sessanta giorni dal ricevimento di quest’ultima comunicazione.
    15. Fuori dall’ipotesi di cui al comma secondo, il recesso del socio cooperatore ha effetto, rispetto al rapporto sociale, dall’invio della comunicazione al socio della deliberazione con la quale si accoglie la dichiarazione di recesso.
    16. I rapporti mutualistici, in essere al momento di efficacia del recesso sul rapporto sociale, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento.
    17. Il recesso del socio finanziatore ha effetto dall’invio della comunicazione di recesso al Consorzio.
    18. Solo per il socio finanziatore il recesso può essere parziale.

Articolo 11

(Esclusione)

  1. Il consiglio di amministrazione, previa intimazione all’interessato, può deliberare l’esclusione del socio cooperatore, se costui:
  1. eserciti, direttamente o indirettamente, imprese che, secondo il consiglio di amministrazione del Consorzio, siano in concorrenza con essa;
  2. non abbia instaurato alcuno scambio mutualistico con il Consorzio da almeno un anno;
  3. essendo stato imprenditore, abbia perso tale qualifica senza diventare ente del Terzo settore;
  4. si trovi in stato di liquidazione e/o sia sottoposto a procedure concorsuali;
  5. si sia reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi come socio derivanti dalla legge e/o dalla normativa del Consorzio conosciuta o conoscibile dall’inadempiente;
  6. abbia costretto il Consorzio a ricorrere all’autorità giudiziaria o arbitrale per l’adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
  7. si sia reso responsabile di atti dannosi o contrari all’interesse o al prestigio del Consorzio;
  8. non sia più titolare di almeno sessanta azioni di cooperazione.
  9. Il consiglio di amministrazione, previa intimazione all’interessato, può deliberare l’esclusione del socio finanziatore, se costui:
  10. non abbia eseguito esattamente il proprio conferimento;
  11. si trovi in uno o più dei casi di cui alle lettere a), e), f) e g) del comma primo;
  12. non sia più titolare di almeno quattrocento azioni di finanziamento.
  13. Il consiglio di amministrazione, previa intimazione all’interessato, può deliberare l’esclusione del socio che non adempia esattamente il lodo, anche parziale, depositato ai sensi dell’articolo 44, quando tale inadempimento sia qualificabile come grave inosservanza degli obblighi come socio derivanti dalla legge e/o dalla normativa del Consorzio.
  14. L’esclusione ha effetto dall’invio della comunicazione al socio della motivata deliberazione con la quale lo si esclude. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi all’arbitro di cui all’articolo 44 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.
  15. I rapporti mutualistici, in essere al momento di efficacia dell’esclusione sul rapporto sociale, continuano, salvo diversa indicazione contenuta nella relativa deliberazione di esclusione.

Articolo 12

(Morte o estinzione)

  1. In caso di estinzione del socio cooperatore, i suoi aventi causa possono chiedere il rimborso delle azioni del socio estinto, ovvero il subentro nella partecipazione sociale dello stesso; in quest’ultimo caso, se necessario, occorre rispettare l’articolo 7 e indicare l’interessato a subentrare tra gli aventi causa.
  2. In caso di morte o di estinzione del socio finanziatore, ai soggetti indicati dai suoi aventi causa sono trasferite le azioni del socio defunto o estinto.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Articolo 13

(Azioni)

  1. La partecipazione sociale è rappresentata da:
  2. più azioni di cooperazione, se attributive della qualità di socio cooperatore;
  3. più azioni di finanziamento, se attributive della qualità di socio finanziatore.
  4. Ogni azione ha un valore nominale pari a venticinque euro. La somma dei valori nominali delle azioni di cooperazione e di finanziamento corrisponde al capitale sociale variabile del Consorzio.
  5. Il conferimento può avere a oggetto anche ciò che è diverso dal danaro.
  6. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari e la qualità di socio risulta dall’iscrizione nel libro dei soci.
  7. La deliberazione di emissione delle azioni di finanziamento stabilisce i diritti incorporati in esse.
  8. Una volta che il possessore delle azioni di cooperazione non ha instaurato alcuno scambio mutualistico con il Consorzio da almeno settecentotrenta giorni, automaticamente le sue azioni di cooperazione sono convertite in azioni di finanziamento e la sua qualità di socio muta da socio cooperatore a socio finanziatore.
  9. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il pegno e ogni altro vincolo producono effetto nei confronti del Consorzio dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci. Il diritto di voto in assemblea rimane al proprietario delle azioni date in pegno o soggette a usufrutto.
  10. Le azioni sono indivisibili e non sono consentite cointestazioni delle stesse, salva l’ipotesi di cui all’articolo 12, comma secondo.
  11. Il Consorzio non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni.

Articolo 14

(Circolazione delle azioni)

  1. Le azioni di cooperazione possono essere cedute a non soci cooperatori, con effetto verso il Consorzio, se la cessione è autorizzata dal consiglio di amministrazione e il cessionario diventa titolare di almeno sessanta azioni di cooperazione. Il socio cooperatore che intenda trasferire le proprie azioni di cooperazione deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione, allegando la domanda di cui all’articolo 7, comma primo, presentata dal cessionario. Il consiglio trasmette la propria decisione entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Decorso tale termine, il cedente è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci il cessionario. Il provvedimento che nega l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può proporre opposizione innanzi all’arbitro di cui all’articolo 44, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
  2. In caso di cessione tra soci cooperatori delle azioni di cooperazione, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, comunicano al Consorzio il trasferimento effettuato e chiedono il relativo aggiornamento nel libro dei soci.
  3. Il Consorzio può acquistare azioni proprie e queste, una volta acquistate, possono essere dal consiglio di amministrazione ricollocate e/o annullate.

Articolo 15

(Prelazione sulle azioni di finanziamento)

  1. Il trasferimento di una o più azioni di finanziamento a chiunque deve rispettare il diritto di prelazione dei soci diversi dal trasferente. Per trasferimento di una o più azioni di finanziamento si intende qualsiasi trasferimento a titolo oneroso della legittimazione all’esercizio dei diritti in esse incorporati non dovuto a morte, estinzione, fusione, o scissione del cedente.
  2. Il socio che intenda trasferire una o più azioni di finanziamento deve darne comunicazione al consiglio, indicando le relative condizioni di cessione. Il consiglio trasmette senza indugio queste condizioni ai soci diversi dal cedente. Questi soci devono comunicare al consiglio, entro trenta giorni dalla ricezione della corrispondente informativa del consiglio, l’intenzione di esercitare il proprio diritto di prelazione. Il prezzo indicato dal socio trasferente, se è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il proprio diritto di prelazione, è determinato dal consiglio di amministrazione ed è pari al valore di liquidazione delle azioni da cedere, se il socio avesse esercitato per le stesse azioni il diritto di recesso.
  3. In presenza di una o più comunicazioni di cui al terzo periodo del comma secondo, il consiglio trasmette senza indugio al cedente l’indicazione della quantità di azioni che deve essere trasferita agli esercenti il diritto di prelazione. Tale indicazione è fatta cercando di assegnare in modo uguale le azioni da trasferire tra chi abbia esercitato il diritto di prelazione e, in mancanza, facendo prevalere la o le comunicazioni in parola ricevute prima dal Consorzio. In ogni caso il o i cessionari, una volta perfezionato il trasferimento, devono essere titolari di almeno quattrocento azioni di finanziamento. Tutti i relativi trasferimenti devono essere perfezionati entro sessanta giorni dal ricevimento di questa indicazione consiliare. In mancanza, diventano definitivamente inefficaci per il Consorzio la comunicazione di cui al primo periodo del comma secondo e gli eventuali trasferimenti nel frattempo effettuati.

Articolo 16

(Rimborso della partecipazione sociale)

  1. In caso di estinzione, recesso o esclusione del socio cooperatore, il pagamento della quota di liquidazione deve essere eseguito entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto. In caso di recesso del socio finanziatore la relativa quota di liquidazione è esigibile nel rispetto dell’articolo 2437-quater del codice civile, in quanto compatibile. L’importo corrispondente alla quota di liquidazione è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e le relative somme, se non riscosse entro un quinquennio dal giorno in cui sono disponibili su tale conto, sono definitivamente destinate a riserva legale.
  2. La quota di liquidazione è pari al valore nominale della partecipazione sociale da liquidare, ridotto sia delle eventuali perdite che abbiano intaccato il capitale sociale, sia dei corrispondenti conferimenti non ancora versati.
  3. Il Consorzio può compensare qualsiasi proprio debito, tra cui quello di cui al comma primo, con i debiti dei soci verso il Consorzio, anche se i debiti oggetto di compensazione non sono liquidi ed esigibili.
  4. Il Consorzio, invece di rimborsare e conseguentemente annullare le azioni, può farle acquistare da soci o, nel rispetto dell’articolo 7, da terzi.
  5. La quota di liquidazione è al netto dei danni cagionati al Consorzio dal socio titolare della partecipazione rimborsata.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 17

(Convocazione)

  1. L’assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l’elenco delle materie da trattare e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza in prima e in seconda convocazione, trasmesso a ciascun socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’assemblea, mediante posta elettronica certificata o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento.
  2. Il consiglio di amministrazione, nell’avviso di convocazione, ha facoltà di prevedere sia che i soci possano votare per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, sia che i soci possano partecipare all’assemblea anche mediante collegamenti a distanza che garantiscano l’identificazione dei soggetti legittimati a votare.
  3. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del progetto di bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, se il Consorzio è tenuto a redigere il bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto del Consorzio.
  4. Il consiglio di amministrazione deve convocare senza ritardo l’assemblea generale, quando ne è fatta domanda da tanti soci il cui numero è pari ad almeno un decimo dei soci aventi il diritto di voto alla data di presentazione della domanda stessa. Questa domanda deve contenere gli argomenti da trattare che siano diversi da quelli per cui la legge impone un previo progetto, proposta o relazione degli amministratori.

Articolo 18

(Intervento e voto)

  1. Possono intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni rispetto alla data di prima convocazione dell’adunanza.
  2. Ogni socio cooperatore ha diritto ad almeno un voto. La deliberazione di emissione delle azioni di finanziamento disciplina il diritto di voto dei relativi possessori.
  3. Ogni socio cooperatore ha un numero di voti direttamente proporzionale alla propria partecipazione agli scambi mutualistici con il Consorzio, in conformità con un regolamento approvato dall’assemblea ordinaria, con le maggioranze dell’assemblea straordinaria. Subito dopo l’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio i voti esercitabili dai soci cooperatori corrispondono a quelli a loro assegnati in quest’ultima assemblea sulla base dei dati contabili relativi al bilancio appena approvato.
  4. Il socio cooperatore che sia una cooperativa sociale o un consorzio di cooperative sociali è titolare di ulteriori voti così assegnati:
  5. un secondo voto, se il valore nominale della sua partecipazione sociale è compreso tra 10.000 euro e 19.999,99 euro;
  6. un terzo voto, se il valore nominale della sua partecipazione sociale è compreso tra 20.000 euro e 29.999,99 euro;
  7. un quarto voto, se il valore nominale della sua partecipazione sociale è compreso tra 30.000 euro e 39.999,99 euro;
  8. un quinto voto, se il valore nominale della sua partecipazione sociale è superiore a 40.000 euro.
  9. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio. Al socio presente in assemblea non possono essere conferite più di tre deleghe di voto, cui possono aggiungersi solo i voti esercitabili come rappresentante legale di altri soci. Il socio finanziatore che non sia anche socio cooperatore può rappresentare in assemblea solo soci finanziatori. Il socio cooperatore, quand’anche socio finanziatore, può rappresentare in assemblea qualsiasi socio.
  10. Oltre ai soci intervenuti, possono prendere la parola in assemblea gli amministratori, i sindaci e il revisore legale dei conti, per quanto di loro competenza.
  11. Possono altresì intervenire e prendere la parola in assemblea, solo su invito del presidente dell’assemblea, i soggetti la cui presenza è ritenuta utile dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell’assemblea.

Articolo 19

(Competenze)

  1. L’assemblea ordinaria:
  2. delibera sul progetto del bilancio di esercizio, sul progetto di bilancio sociale e sulla destinazione degli utili e delle riserve;
  3. nomina gli amministratori e può revocarli;
  4. nomina i consiglieri di Area, se indicati dalle rispettive Aree;
  5. nomina, se imposto dalla legge, i sindaci effettivi e supplenti, il presidente del collegio sindacale e il revisore legale dei conti, potendo poi revocarli solo per giusta causa;
  6. determina l’eventuale compenso degli amministratori e del comitato esecutivo, potendo altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
  7. determina il compenso dei sindaci e del revisore legale dei conti, se diverso dai sindaci;
  8. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti, se diverso dai sindaci;
  9. determina, su proposta degli amministratori, il sovrapprezzo;
  10. delibera sull’ammissione di nuovi soci cooperatori, ai sensi dell’articolo 7, comma terzo;
  11. delibera all’occorrenza un piano di crisi aziendale e le correlate decisioni;
  12. delibera la distribuzione dei ristorni;
  13. approva uno o più regolamenti assembleari;
  14. delibera su ogni altra materia attribuita dallo statuto e dalla normativa vigente alla propria competenza.
  15. L’assemblea straordinaria:
  16. delibera sulle modificazioni dello statuto;
  17. delibera sull’emissione straordinaria di nuove azioni di cooperazione e sull’emissione delle azioni di finanziamento;
  18. delibera sullo scioglimento e sullo stato di liquidazione del Consorzio;
  19. nomina e revoca i liquidatori, determinando i relativi poteri e il compenso;
  20. delibera su ogni altra materia attribuita dallo statuto e dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 20

(Presidenza)

  1. L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.
  2. In caso di assenza o impedimento di tale presidente, ne adempiono le funzioni una delle persone indicate nell’ordine seguente:
  3. il suo sostituto ai sensi dell’articolo 24, comma terzo;
  4. un consigliere a ciò delegato dal consiglio di amministrazione;
  5. il nominato dall’assemblea presieduta per tale incombenza dalla persona più anziana presente in assemblea.
  6. L’assemblea, su proposta del suo presidente, nomina il segretario, se diverso dal notaio nominato da tale presidente, e, se necessario, un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
  7. Il presidente dell’assemblea ha pieni poteri nella direzione dell’assemblea.

Articolo 21

(Quorum costitutivi)

  1. In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con l’intervento di un numero di soci aventi almeno il cinquanta per cento dei voti spettanti a tutti i soci.
  2. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita in sede ordinaria qualunque sia il numero dei soci presenti e, in sede straordinaria, con l’intervento di un numero di soci aventi almeno il dieci per cento dei voti spettanti a tutti i soci.
  3. I voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea non possono essere esercitati, a qualsiasi titolo, per più di un terzo dalla categoria dei soci finanziatori e per più di un decimo da ogni socio cooperatore, quand’anche socio finanziatore.
  4. Il presidente dell’assemblea, dopo aver verificato il raggiungimento del quorum costitutivo, se accerta il superamento di uno o di entrambi i tetti di cui al comma terzo, sospende proporzionalmente i voti eccedentari di modo da rispettare tali tetti.

Articolo 22

(Quorum deliberativi e verbalizzazione)

  1. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo che sia diversamente previsto nello statuto.
  2. L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti espressi e a maggioranza assoluta di voti espressi in caso di nomina dei liquidatori.
  3. Le votazioni assembleari hanno luogo in modo palese. Nel calcolo dei quorum deliberativi si computano le astensioni diverse da quelle dei soci in conflitto di interessi.
  4. Le deliberazioni assembleari devono risultare da appositi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario. Questi verbali sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Articolo 23

(Proroga dell’assemblea)

  1. Se la trattazione dell’ordine del giorno non si esaurisce in una sola seduta, l’assemblea può essere prorogata dal suo presidente non oltre l’ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all’adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua successiva seduta l’assemblea si costituisce e delibera con gli stessi quozienti previsti per l’assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 24

(Composizione e durata)

  1. Il Consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri tra cinque e undici. L’esatto numero dei consiglieri da eleggere è determinato dall’assemblea convocata per l’approvazione del progetto di bilancio relativo al penultimo esercizio contabile della carica dell’intero consiglio.
  2. Almeno la maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche indicate dai soci cooperatori che siano cooperative sociali, selezionandole tra i loro rispettivi amministratori e/o soci. I consiglieri di Area sono indicati dalla relativa Area.
  3. Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente e uno o più vicepresidenti del consiglio, di cui uno vicario. Il presidente, se assente o impedito, è sostituito dal vicepresidente vicario e, se assente o impedito anche quest’ultimo, dal vicepresidente più anziano nella carica; a parità di anzianità prevale il criterio dell’età; se sono assenti o impediti tutti i vicepresidenti, le funzioni sono assolte dal consigliere più anziano d’età, a meno che il consiglio di amministrazione le attribuisca ad un altro consigliere.
  4. I rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con esclusivo scopo lucrativo e di amministrazioni pubbliche non possono essere nominati presidente o vicepresidente vicario del consiglio.
  5. Il consiglio, su indicazione del suo presidente, nomina un segretario del consiglio; il segretario, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito da una persona scelta da chi presiede il consiglio.
  6. Non possono essere nominati consiglieri e, se nominati, decadono:
  7. gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i debitori assoggettati a liquidazione giudiziale o coloro che sono stati condannati ad una pena comportante l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  8. coloro che abbiano incarichi in enti pubblici o in società a controllo pubblico;
  9. coloro che siano privi dei requisiti legali richiesti sulla base delle attività esercitate dal Consorzio.
  10. In caso di scadenza dell’intero consiglio, i singoli consiglieri sono eletti mediante una o più liste di candidati predisposte e presentate nel rispetto della disciplina regolamentare approvata dall’assemblea dei soci.
  11. I consiglieri durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del progetto di bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 25

(Sostituzione degli amministratori)

  1. Se vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvede a confermarli o a sostituirli.
  2. Se viene a mancare un consigliere di Area, il suo sostituto deve essere indicato dalla relativa Area.
  3. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea per il rinnovo dell’intero consiglio.
  4. Se vengono meno tutti gli amministratori non per loro scadenza, l’assemblea per la nomina dell’intero consiglio è convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
  5. I sostituti nominati ai sensi dei commi primo e secondo scadono nel termine che sarebbe stato dei sostituiti.

Articolo 26

(Presidente)

  1. Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto ai sensi dell’articolo 24, comma terzo:
  2. promuove l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario del Consorzio;
  3. garantisce l’efficacia del dibattito all’interno del consiglio;
  4. si pone come interlocutore del collegio sindacale e degli eventuali comitati interni al consiglio;
  5. garantisce l’efficacia dei flussi informativi interni al consiglio e tra gli organi sociali.
  6. Il presidente, in caso di urgenza, può assumere, su proposta vincolante del direttore generale, le decisioni di competenza del consiglio o del comitato esecutivo, portandole poi a conoscenza dei rispettivi organi competenti in occasione della loro prima adunanza.

Articolo 27

(Convocazione)

  1. Il consiglio è convocato dal proprio presidente o dal suo sostituto. Chi convoca il consiglio deve fornire a tutti i consiglieri adeguata informazione sulle materie da trattare indicate nell’avviso di convocazione e decide chi invitare oltre ai consiglieri e ai sindaci effettivi. I partecipanti al consiglio sono tenuti a tenere riservate le notizie conosciute in ragione della loro partecipazione al consiglio.
  2. Il presidente o il suo sostituto deve convocare senza indugio il consiglio, se ne è fatta richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, dal collegio sindacale, da almeno due consiglieri in caso di consiglio composto da tre consiglieri, da almeno tre consiglieri in caso di consiglio composto da cinque o sette consiglieri, ovvero da almeno quattro consiglieri in caso di consiglio composto da nove o undici consiglieri.
  3. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno il giorno prima della data fissata per la riunione, al recapito indicato da chi è invitato a partecipare.

Articolo 28

(Riunioni e deliberazioni)

  1. Il consiglio si riunisce normalmente presso la sede sociale e può essere convocato in Italia.
  2. Le riunioni del consiglio possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ogni partecipante possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o il suo sostituto.
  3. Il consiglio non può deliberare se non sono presenti almeno i due terzi dei consiglieri in carica.
  4. I partecipanti al consiglio devono dare notizia al consiglio e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione del Consorzio, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
  5. Le deliberazioni del consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi in modo palese e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede il consiglio. Se il consiglio decide di delegare proprie competenze al comitato esecutivo o a singoli consiglieri, la relativa deliberazione è presa con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti espressi in modo palese.
  6. Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, deve essere firmato da chi ha presieduto la riunione e dal relativo segretario. Gli estratti di questo libro, dichiarati conformi dal presidente del consiglio, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni consiliari.

Articolo 29

(Competenze del consiglio)

  1. Il consiglio è investito dei più ampi poteri nel gestire l’impresa del Consorzio, compiendo tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
  2. Il consiglio:
  3. approva la struttura organizzativa del Consorzio e l’attribuzione dei relativi compiti e responsabilità, assicurando che tale struttura rimanga conforme con i principi di corretta amministrazione e risulti coerente con l’attività svolta;
  4. istituisce un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa;
  5. determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, avendo sentito il collegio sindacale, se nominato;
  6. verifica che il sistema dei flussi informativi adottato sia adeguato, completo e tempestivo;
  7. può approvare tutte le modificazioni statutarie che la normativa vigente consente di attribuire alla competenza del consiglio di amministrazione;
  8. nomina il direttore generale e può nominare uno o più direttori, anche di Area, definendo con chiarezza e precisione le relative attribuzioni;
  9. predispone il progetto di bilancio di esercizio e il progetto di bilancio sociale da presentare all’assemblea dei soci e approva, se richiesto, il bilancio consolidato;
  10. delibera in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, in materia di rimborso delle partecipazioni sociali e in materia di rapporti mutualistici coi soci;
  11. delibera sull’emissione ordinaria di nuove azioni di cooperazione;
  12. nomina e revoca i componenti dell’eventuale comitato esecutivo;
  13. nomina o fa nominare gli esponenti aziendali degli enti controllati dal Consorzio;
  14. delibera in materia di assunzione, compensi, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento dei dipendenti e dei collaboratori del Consorzio;
  15. istituisce, se del caso, comitati, anche temporanei, con funzioni consultive, istruttorie e/o propositive, i cui membri possono in tutto o in parte non essere consiglieri;
  16. può istituire un comitato consultivo cui partecipino i rappresentanti dei lavoratori del Consorzio, eventualmente disciplinandolo con apposito regolamento;
  17. approva, se del caso, i regolamenti che disciplinano la propria attività, l’organizzazione aziendale del Consorzio e, se istituiti, il comitato esecutivo e gli altri comitati consiliari;
  18. delibera su ogni altra materia attribuita dalla normativa vigente alla propria competenza.
  19. Il consiglio gestisce l’impresa del Consorzio, favorendo la crescita armonica e coordinata delle Aree, anche in collaborazione con le assemblee di Area.

Articolo 30

(Deleghe gestorie)

  1. Il consiglio può delegare propri poteri delegabili al comitato esecutivo, a singoli consiglieri, al direttore generale, ad uno o più vicedirettori generali di cui uno vicario, a eventuali altri direttori, ai dipendenti e ai collaboratori del Consorzio investiti di particolari funzioni.
  2. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe deve essere data notizia, con le modalità fissate dal consiglio di amministrazione, al comitato esecutivo eventualmente presente e allo stesso consiglio, nella loro prima adunanza successiva, secondo le rispettive competenze.
  3. Il comitato esecutivo deve riferire al consiglio e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

Articolo 31

(Assemblee di Area)

  1. L’assemblea di Area approva, modifica e abroga il regolamento della propria assemblea di Area.
  2. Il consiglio di amministrazione, mediante le assemblee di Area, favorisce la partecipazione dei soci cooperatori, appartenenti a ciascuna Area, nei processi di individuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del Consorzio, specialmente con riguardo alle seguenti tematiche relative alle rispettive Aree:
  3. sviluppo delle attività del Consorzio;
  4. rischi e opportunità per il Consorzio;
  5. promozione dei soci imprenditori;
  6. tutela e salvaguardia di esistenti servizi specifici;
  7. relazioni con gli esponenti degli enti d’interesse dei soci cooperatori;
  8. salvaguardia e promozione del modello imprenditoriale cooperativo;
  9. organizzazione e gestione dell’assemblea di Area.
  10. L’assemblea di Area è convocata dal consigliere della relativa Area. In ogni assemblea di Area il presidente del consiglio ha il diritto di intervenire e di partecipare alla discussione assembleare, ma non ha il diritto di voto. Il presidente del consiglio deve convocare l’assemblea di Area, su richiesta del consiglio di amministrazione o di un terzo dei soci cooperatori di tale Area. Chi ne richiede la convocazione indica gli argomenti da trattare, scegliendoli all’interno delle tematiche di cui al comma secondo.
  11. L’assemblea di Area è presieduta dal consigliere della relativa Area e, in mancanza, da un consigliere designato dal consiglio di amministrazione.
  12. All’assemblea di Area hanno diritto di intervenire, di partecipare alla discussione assembleare e di votare tutti i soci cooperatori appartenenti alla relativa Area. Il diritto di intervento e di voto nell’assemblea di Area è regolato dall’articolo 18, in quanto compatibile.
  13. Possono altresì intervenire senza votare nell’assemblea di Area, prendendo la parola solo su invito del presidente di tale assemblea, i soggetti la cui presenza è ritenuta utile dal consiglio di amministrazione e dal predetto presidente.
  14. L’assemblea di Area:
  15. esprime pareri indirizzati al consiglio di amministrazione che non sono vincolanti se attengono alla gestione dell’impresa del Consorzio;
  16. indica il consigliere della relativa Area;
  17. indica l’eventuale direttore della relativa Area;
  18. non può svolgere alcuna funzione di gestione del Consorzio;
  19. può nominare un proprio comitato di coordinamento avente lo scopo principale di preparare i lavori dell’assemblea della relativa dell’Area;
  20. può approvare un documento programmatico, di regola annuale, attinente alla relativa Area, indirizzato al consiglio di amministrazione.
  21. Il consiglio di amministrazione, se disattende un parere non vincolante o l’eventuale parte con contenuto gestorio del documento programmatico di cui al comma settimo, deve motivare la relativa deliberazione consiliare.
  22. I partecipanti all’assemblea di Area devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti conosciuti in ragione di tale partecipazione e devono agire rispettando la correttezza e la buona fede.

Articolo 32

(Rappresentanza del Consorzio)

  1. Il presidente del consiglio o, se assente o impedito, il suo vicepresidente vicario hanno la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in presenza di procedimenti giurisdizionali, amministrativi, arbitrali e di mediazione o conciliazione. Di fronte ai terzi la firma del vicepresidente vicario fa prova dell’assenza o dell’impedimento del presidente.
  2. Il consiglio, eventualmente con proprio regolamento, può conferire la rappresentanza del Consorzio, congiuntamente o disgiuntamente, a propri componenti, a dipendenti e a collaboratori del Consorzio, determinando i limiti della delega.
  3. Il presidente del consiglio o, se assente o impedito, il suo vicepresidente vicario possono rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
  4. Il personale del Consorzio al quale è stato conferito il potere di rappresentarlo è responsabile dell’osservanza della legge e della normativa del Consorzio.

CAPO III

DIREZIONE GENERALE

Articolo 33

(Composizione)

  1. La direzione generale, ove presente, è composta dal direttore generale, dai possibili direttori di Area ed eventualmente dai più stretti collaboratori del direttore generale.
  2. In caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito dall’eventuale vicedirettore generale vicario; in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, provvede il sostituto indicato dal consiglio.
  3. Non può essere nominato componente della direzione generale o comunque direttore generale o direttore di Area il coniuge, un convivente, un parente o un affine entro il secondo grado del personale del Consorzio.

Articolo 34

(Competenze)

  1. Alla direzione generale e, in mancanza, al direttore generale è affidata l’esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.
  2. Il direttore generale è il capo dei dipendenti e dei collaboratori del Consorzio e ha potere di proposta al consiglio in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento di tali soggetti. Il direttore generale non può proporre l’assunzione di persone che siano coniugi, conviventi, parenti o affini entro il secondo grado del personale del Consorzio.
  3. Il direttore generale:
  4. persegue gli obiettivi gestionali;
  5. dirige e coordina la direzione generale;
  6. sovraintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della struttura aziendale e l’efficacia del sistema dei controlli interni;
  7. ha potere di proposta al consiglio e, se presente, al comitato esecutivo.

CAPO IV

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 35

(Composizione)

  1. Il collegio sindacale, ove presente, è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
  2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono:
  3. gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che siano stati condannati ad una pena comportante l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  4. coloro che siano privi dei requisiti legali richiesti anche sulla base delle attività esercitate dal Consorzio;
  5. i coniugi, i conviventi, i parenti e gli affini fino al quarto grado incluso, sia degli amministratori, sia dei dipendenti, vuoi del Consorzio, vuoi degli enti controllati dal Consorzio.
  6. Il compenso deliberato dall’assemblea per i sindaci vale per tutta la durata del loro incarico.

Articolo 36

(Durata dell’incarico e sostituzione dei sindaci)

  1. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
  2. Se viene a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età. Se viene a mancare il presidente del collegio, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco effettivo più anziano. I sostituti restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvede a confermarli o a sostituirli. Se coi supplenti non si riesce ad integrare il collegio, deve essere convocata l’assemblea, affinché essa provveda all’integrazione del collegio. I sostituti scadono nel termine che sarebbe stato dei sostituiti.

Articolo 37

(Funzionamento del collegio)

  1. Il collegio è convocato mediante avviso da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno il giorno prima della data fissata per la riunione, al recapito indicato da ciascun sindaco effettivo. Il presidente del collegio deve fornire agli altri sindaci adeguata informazione sulle materie da trattare indicate nell’avviso di convocazione.
  2. Le riunioni del collegio possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del collegio.
  3. Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza dei presenti.
  4. Con il responsabile della revisione legale dei conti del Consorzio il collegio sindacale si scambia informazioni e dati per l’espletamento dei rispettivi compiti.
  5. I sindaci si avvalgono, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni aziendali di controllo.
  6. I sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
  7. I verbali delle riunioni del collegio sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 38

(Competenze)

  1. Il collegio vigila:
  2. l’osservanza della legge e della normativa del Consorzio, nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  3. l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
  4. ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.
  5. Il collegio è investito dei poteri previsti dalla legge, segnala al consiglio di amministrazione le carenze e irregolarità riscontrate, richiede l’adozione di idonee misure correttive e verifica nel tempo l’efficacia di queste ultime.

TITOLO VI

RENDICONTAZIONE – UTILI

Articolo 39

(Bilancio d’esercizio)

  1. L’esercizio contabile va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
  2. Nella relazione sulla gestione il consiglio di amministrazione illustra i criteri seguiti per perseguire lo scopo mutualistico e le ragioni delle determinazioni assunte circa l’ammissione dei nuovi soci.
  3. Il collegio sindacale, nella sua relazione che accompagna il progetto di bilancio, riferisce sull’attività di vigilanza svolta, sui fatti censurabili eventualmente denunciati e sui criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Articolo 40

(Destinazione degli utili)

  1. L’utile netto risultante dal bilancio di esercizio deve essere destinato:
  2. a riserva legale per una quota non inferiore al trenta per cento;
  3. al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
  4. Ciò che residua dalle destinazioni di cui al comma primo può essere:
  5. distribuito ai soci;
  6. assegnato ad altre riserve o fondi;
  7. destinato a fini di beneficenza o mutualità.
  8. L’assemblea, se destina una quota degli utili a beneficenza o mutualità, delega il potere di allocare tali utili al consiglio di amministrazione o a un suo comitato.
  9. Il Consorzio può distribuire dividendi nei limiti fissati dall’articolo 2514 codice civile.

Articolo 41

(Riserve)

  1. Le riserve non possono essere distribuite, salvo quella per acquisto azioni proprie.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 42

(Possibile raccolta di capitale di debito)

  1. Il Consorzio può raccogliere risparmio presso i propri soci e i propri dipendenti sulla base di uno o più regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione. Questa attività è svolta in modo tale da non potersi qualificare come raccolta di risparmio tra il pubblico.
  2. Il Consorzio può decidere di emettere obbligazioni, certificati di investimento, cambiali finanziarie e gli altri strumenti finanziari previsti dall’articolo 2526 del codice civile. La remunerazione di tali strumenti, se offerti ai soci cooperatori, deve osservare il limite di cui all’articolo 2514 del codice civile.
  3. Ogni socio ha lo stesso diritto di opzione in caso di emissione degli strumenti di cui al comma secondo. I soci esercenti il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto degli strumenti rimasti inoptati.
  4. Gli strumenti non sottoscritti dai soci possono essere offerti ai non soci.

Articolo 43

(Scioglimento e liquidazione)

  1. In caso di scioglimento del Consorzio si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. L’assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci o i loro esponenti aziendali.
  2. Una volta terminata la liquidazione del patrimonio sociale, il Consorzio riconosce a ciascun socio una quota di liquidazione della sua partecipazione nel rispetto dell’articolo 2514 del codice civile.
  3. Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale. L’attivo risultante dal bilancio finale è devoluto, dedotto il capitale sociale, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 44

(Mediazione e arbitrato)

  1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro il Consorzio, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, sono oggetto di un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Brescia che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla predetta mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale relativo alle controversie sopra indicate. Questo comma non si applica alle controversie di cui agli articoli 10, comma quinto, 11, comma quarto, e 14, comma primo.
  2. Le controversie arbitrabili non risolte ai sensi del comma primo sono decise da un arbitro unico, nominato dal presidente della Tribunale di Brescia, preferibilmente tra gli esperti di diritto delle cooperative, il quale osserverà, anche relativamente alla determinazione del proprio compenso, il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, in quanto compatibile. La sede dell’arbitrato è Brescia.
  3. L’arbitro unico deve depositare il lodo definitivo, presso la sede del Consorzio, entro sei mesi dall’ultimo invio alle parti dell’accettazione della propria nomina.

Articolo 45

(Disciplina transitoria)

  1. In deroga all’articolo 2, comma primo, la denominazione del Consorzio non può contenere l’acronimo ETS, fino a che il Consorzio non sia iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore.
  2. In deroga all’articolo 5, comma terzo, tutti i soci devono essere cooperative sociali o loro consorzi ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 391 del 1991, fino all’abrogazione dell’articolo 10, comma ottavo, decreto legislativo n. 490 del 1997.
  3. L’obbligo per i soci di cui all’articolo 8, comma primo, lettera a) deve essere rispettato dopo l’approvazione del relativo regolamento assembleare di cui all’articolo 8, comma terzo.